A partire dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando l'applicativo Civa
L'utilizzatore e in particolare il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le seguenti misure:
In particolare l'art 15 Tit 1 dell'Dlgs 81/08 prevede la regolare manutenzione di attrezzature e impianti tramite:
Le violazioni, regolamentate dal Dlgs 106/09, l, sono di carattere penale (arresto e ammenda).
La direttiva 97/23 CE PED (pressure equipment directive) ha valore:
ed è stata inserita nel DM 329/04 che ne sancisce l'applicazione.
La direttiva riguarda le attrezzature a pressione con pressione PS e pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, pertanto la quasi totalità dei compressori e dei serbatoi.
La MESSA IN SERVIZIO va eseguita in questi casi :
E' esentato chi non ha comprato o modificato l'impianto dopo il 2004 ed è già in regola con la normativa precedente, cioè chi effettua regolarmente le verifiche con AUSL alle scadenze indicate. In caso di verifiche non effettuate per qualsiasi motivo, è necessario chiamare l'AUSL territoriale per un collaudo a caldo o prova idraulica decennale. L'AUSL ha 30 gg di tempo per intervenire su richiesta di verifica periodica di impianto.
Sono di competenza del datore di lavoro:
- la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro all’unità operativa territoriale INAIL competente (UOT) secondo l’apposita modulistica specifica per ciascuna tipologia di attrezzatura.
- la richiesta della prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale INAIL competente (UOT), almeno sessanta giorni prima della scadenza, attraverso i moduli specifici.
Entro 45 giorni dalla richiesta di I verifica periodica l’INAIL, in qualità di titolare dell’attività, può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato scelto dal datore di lavoro nell’elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta
NOTA: Il fornitore del compressore è tenuto a vendere gli articoli con certificazione CE, libretti dei serbatoi, certificati di collaudo valvole, disegni, manuale uso e manutenzione con istruzioni per il montaggio dell'impianto, ma NON è di sua competenza la denuncia di messa in servizio e neppure la relazione tecnica.
NOTA: Le pratiche PED vanno firmate esclusivamente dall'utilizzatore (al quale rimane la responsabilità civile e penale in caso di problemi), anche se sono state redatte da terzi. Controlli e manutenzione, oltre che consigliabili, rimangono comunque obbligatori (Dlgs 81/08 art 15; Dlgs 106/09 art 71).
E' possibile riutilizzare vecchi serbatoi e tubazioni, MA devono essere muniti di tutta la documentazione (libretti, disegni ) richiesti dalla normativa.
Un serbatoio mai collaudato deve seguire un iter non semplicissimo per tornare in regola, che prevede una preliminare denuncia di "messa fuori esercizio" (art. 7 del DM 329/04 e art.6 del R.D. n. 824/27). In assenza di quest'ultima occorre avere valide motivazioni, accompagnate da una congrua relazione tecnica circa le indagini e le verifiche da sostenere; in caso contrario un'autodenuncia comporta le relative sanzioni.
Le difficoltà descritte mettono in chiaro che in taluni casi è preferibile e meno onerosa una demolizione del vecchio e una sostituzione col nuovo.
Nel caso in cui si compri il solo compressore, mantenendo un vecchio impianto, la denuncia di messa in servizio dovrà comprendere tutto l'impianto:
In questo specifico caso la valvola di sicurezza del compressore va trattata nel contesto dell'insieme; in caso di sostituzione andrà rimontata con le stesse caratteristiche, senza modificarne la taratura.
Pertanto la RICHIESTA DI VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO diventa una DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO CON RICHIESTA DI ESONERO DA VERIFICA, il modulo sarà identico con la sola aggiunta che si avrà cura di specificare che, trattandosi di insieme, si richiede l'esclusione dalla verifica.
Un impianto di aria compressa, una volta denunciato ed avviato, andrà poi gestito nel tempo, avendo cura di fare le corrette manutenzioni indicate nei libretti.
Per legge i recipienti sotto pressione che contengono "fluidi del gruppo 2" (aria compressa) devono essere riqualificati da AUSL (per la 1 verifica), per le successive ad ASL/ARPA o ai soggetti, pubblici o privati, abilitati; con le seguenti cadenze :
DIFFERENZA FRA SERBATOIO PED E SERBATOIO SEMPLICE
Riassumiamo in due tabelle la differenza nelle denunce fra un serbatoio costruito secondo CE 2009/105 (ex 87/404) e un altro costruito secondo 97/23 PED
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caratteristiche
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esclusi DM 329
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VERIFICA primo impianto INAIL
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riqualificazione periodica AUSL
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dichiarazione messa in servizio INAIL
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v <25 litri
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si
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no
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no
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no
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p< 12 bar - v< 50 litri
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si
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no
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no
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no
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pxv < 8000 - p < 12 bar
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no
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no
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no
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no
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pxv tra 8000 e 10000 litri- p < 12 bar
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no
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si
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no
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si
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p > 12 bar
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no
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si
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si
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si
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caratteristiche
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esclusi DM 329
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VERIFICA primo impianto INAIL
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riqualificazione periodica AUSL
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dichiarazione messa in servizio INAIL
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v <25 litri
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si
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no
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no
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no
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p< 12 bar - v< 50 litri
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si
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no
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no
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no
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pxv < 12000 - p < 12 bar
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no
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si
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no
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si
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p > 12 bar
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no
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si
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si
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si
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LE VECCHIE VALVOLE DI SICUREZZA
Vanno verificate da AUSL con la stessa periodicità del serbatoio che sono preposte a proteggere.
Ricordiamo che è comunque buona norma sostituirle ogni 3/4 anni, in questo modo saprete sempre che la protezione da sovra-pressioni è garantita.
INAIL (ex ISPESL) in quanto ente tecnico è preposto alla verifica messa in servizio e AUSL è l'ente preposto alla verifica periodica dell'impianto (prove a caldo, prove idrauliche, verifiche degli spessori)
Con DM 11 aprile 2011 è stata stabilita una modalità di effettuazione delle verifiche periodiche: AUSL o INAIL potranno avvalersi di soggetti pubblici o privati che siano qualificati allo svolgimento delle verifiche (non i venditori di compressori e di serbatoi per un conflitto di interessi).
Il nuovo decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 2006 (concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore ed applicato a tutti gli ESSICCATORI FRIGORIFERI con quantità di gas CFC e HCFC come R12 ed R22) disciplina le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.
Gli impianti e le apparecchiature oggetto di questo decreto devono essere sottoposti a controllo con cadenze obbligatorie e le risultanze annotate in un apposito libretto di impianto.
Nel decreto viene indicata anche la procedura da seguire in caso di indizio di fuga e quali sono le competenze richieste al personale che svolge attività di recupero e di riciclo, nonché controllo degli impianti e delle apparecchiature.