Norme
CIVA: disponibile il nuovo servizio telematico di certificazione e verifica di impianti e apparecchi
A partire dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando l'applicativo Civa
Obblighi di legge per la messa in servizio, la sicurezza e la manutenzione degli impianti:
L'utilizzatore e in particolare il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le seguenti misure:
- DM 11 aprile 2011 - Messa in servizio e successive verifiche periodiche
- Dlgs 81/08 e successive modifiche Dlgs 106/09 - Obbligo di manutenzione e controlli
- DM 147/2006 - Obbligo libretto impianto essiccatori frigoriferi - inquinamento da gas freon
In particolare l'art 15 Tit 1 dell'Dlgs 81/08 prevede la regolare manutenzione di attrezzature e impianti tramite:
- controllo iniziale
- controllo di una manutenzione conforme ai manuali uso e manutenzione ed alle indicazioni del fornitore
- controllo della corretta installazione
- controllo dopo ogni montaggio.
Le violazioni, regolamentate dal Dlgs 106/09, l, sono di carattere penale (arresto e ammenda).
MESSA IN SERVIZIO DELLA NUOVA SALA COMPRESSORI
La direttiva 97/23 CE PED (pressure equipment directive) ha valore:
- dal 29.05.2002 per i fabbricanti e
- dal 12.02.2005 per gli utenti in Italia
ed è stata inserita nel DM 329/04 che ne sancisce l'applicazione.
La direttiva riguarda le attrezzature a pressione con pressione PS e pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, pertanto la quasi totalità dei compressori e dei serbatoi.
La MESSA IN SERVIZIO va eseguita in questi casi :
- per i nuovi impianti
- per gli impianti modificati
- per gli impianti traslocati
Chi è esentato:
E' esentato chi non ha comprato o modificato l'impianto dopo il 2004 ed è già in regola con la normativa precedente, cioè chi effettua regolarmente le verifiche con AUSL alle scadenze indicate. In caso di verifiche non effettuate per qualsiasi motivo, è necessario chiamare l'AUSL territoriale per un collaudo a caldo o prova idraulica decennale. L'AUSL ha 30 gg di tempo per intervenire su richiesta di verifica periodica di impianto.
CHI DEVE FARE LA PRATICA
Sono di competenza del datore di lavoro:
- la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro all’unità operativa territoriale INAIL competente (UOT) secondo l’apposita modulistica specifica per ciascuna tipologia di attrezzatura.
- la richiesta della prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale INAIL competente (UOT), almeno sessanta giorni prima della scadenza, attraverso i moduli specifici.
Entro 45 giorni dalla richiesta di I verifica periodica l’INAIL, in qualità di titolare dell’attività, può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato scelto dal datore di lavoro nell’elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta
- la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura (lettera intestata ad INAIL in cui si comunica la messa in servizio)
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (documento in cui ci si assume la responsabilità di aver verificato che i lavori siano stati eseguiti conformemente alle specifiche dei costruttori)
- richiesta di verifica messa in servizio (lettera intestata ad INAIL in cui si chiede all'ente di venire a verificare l'impianto)
- relazione tecnica con schema impianto (in cui si spiega ad INAIL cosa è stato montato, come e le misure di sicurezza adottate). Ecco un documento ufficiale ISPESL dove viene fatto un esempio pratico.
- la registrazione dell'apparecchio a pressione deve essere eseguite telematicamente attraverso il portale CIVA di Inail www.inail.it/sol-Civa/ . Ecco un documento per il supporto alla registrazione.
NOTA: Il fornitore del compressore è tenuto a vendere gli articoli con certificazione CE, libretti dei serbatoi, certificati di collaudo valvole, disegni, manuale uso e manutenzione con istruzioni per il montaggio dell'impianto, ma NON è di sua competenza la denuncia di messa in servizio e neppure la relazione tecnica.
NOTA: Le pratiche PED vanno firmate esclusivamente dall'utilizzatore (al quale rimane la responsabilità civile e penale in caso di problemi), anche se sono state redatte da terzi. Controlli e manutenzione, oltre che consigliabili, rimangono comunque obbligatori (Dlgs 81/08 art 15; Dlgs 106/09 art 71).
Riutilizzo di vecchio materiale non collaudato
E' possibile riutilizzare vecchi serbatoi e tubazioni, MA devono essere muniti di tutta la documentazione (libretti, disegni ) richiesti dalla normativa.
Caso di un serbatoio mai collaudato
Un serbatoio mai collaudato deve seguire un iter non semplicissimo per tornare in regola, che prevede una preliminare denuncia di "messa fuori esercizio" (art. 7 del DM 329/04 e art.6 del R.D. n. 824/27). In assenza di quest'ultima occorre avere valide motivazioni, accompagnate da una congrua relazione tecnica circa le indagini e le verifiche da sostenere; in caso contrario un'autodenuncia comporta le relative sanzioni.
Le difficoltà descritte mettono in chiaro che in taluni casi è preferibile e meno onerosa una demolizione del vecchio e una sostituzione col nuovo.
Caso di un nuovo compressore con un vecchio serbatoio
Nel caso in cui si compri il solo compressore, mantenendo un vecchio impianto, la denuncia di messa in servizio dovrà comprendere tutto l'impianto:
- se si tratta di Recipiente Semplice PsxV<8000, per intenderci i "classici" serbatoi da 725 lt, occorrerà denunciare includendo le fotocopie del libretto e degli allegati, ma si potrà richiedere l'esclusione dalla verifica della messa in servizio;
- se invece si tratta di serbatoi più grandi, occorrerà controllare che sia ancora valido l'ultimo collaudo idraulico/verifica periodica ed in caso positivo si potrà procedere con la verifica di messa in servizio.
Ricapitolando: un impianto con un nuovo compressore affiancato da vecchi serbatoi è in regola se anche il secondo è in regola con le verifiche, altrimenti spesso converrà sostituire i serbatoi piuttosto che riqualificarli.
INSIEMI CERTIFICATI PED. COMPRESSORE+SERBATOIO DISOLEATORE+VALVOLA DI SICUREZZA
Gli insiemi certificati PED sono esclusi dalla verifica della messa in servizio (che riguarda la visita del tecnico INAIL, mentre la denuncia dell'impianto rimane obbligatoria), così come per la maggior parte dei compressori, che contengono al loro interno compressore + serbatoio disoleatore + valvola di sicurezza, il tutto coperto da certificato di INSIEME, così nella richiesta di ESONERO da VERIFICA ci si basa sull' art 5 D. del 329.
In questo specifico caso la valvola di sicurezza del compressore va trattata nel contesto dell'insieme; in caso di sostituzione andrà rimontata con le stesse caratteristiche, senza modificarne la taratura.
Pertanto la RICHIESTA DI VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO diventa una DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO CON RICHIESTA DI ESONERO DA VERIFICA, il modulo sarà identico con la sola aggiunta che si avrà cura di specificare che, trattandosi di insieme, si richiede l'esclusione dalla verifica.
VERIFICHE PERIODICHE
Un impianto di aria compressa, una volta denunciato ed avviato, andrà poi gestito nel tempo, avendo cura di fare le corrette manutenzioni indicate nei libretti.
Per legge i recipienti sotto pressione che contengono "fluidi del gruppo 2" (aria compressa) devono essere riqualificati da AUSL (per la 1 verifica), per le successive ad ASL/ARPA o ai soggetti, pubblici o privati, abilitati; con le seguenti cadenze :
- recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in I e II categoria, riqualificazione con verifica funzionamento ogni 4 anni e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) ogni 10 anni
- recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in III e IV categoria, riqualificazione con verifica funzionamento ogni 3 anni e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) ogni 10 anni
DIFFERENZA FRA SERBATOIO PED E SERBATOIO SEMPLICE
Riassumiamo in due tabelle la differenza nelle denunce fra un serbatoio costruito secondo CE 2009/105 (ex 87/404) e un altro costruito secondo 97/23 PED
Serbatoio/Vessel CE 2009/105 (ex 87/404) ps= pressione in bar V= volume in litri
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caratteristiche
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esclusi DM 329
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VERIFICA primo impianto INAIL
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riqualificazione periodica AUSL
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dichiarazione messa in servizio INAIL
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v <25 litri
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si
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no
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no
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no
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p< 12 bar - v< 50 litri
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si
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no
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no
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no
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pxv < 8000 - p < 12 bar
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no
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no
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no
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no
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pxv tra 8000 e 10000 litri- p < 12 bar
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no
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si
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no
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si
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p > 12 bar
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no
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si
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si
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si
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Serbatoio/Vessel CE 97/23 PED ps= pressione in bar V= volume in litri
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caratteristiche
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esclusi DM 329
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VERIFICA primo impianto INAIL
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riqualificazione periodica AUSL
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dichiarazione messa in servizio INAIL
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v <25 litri
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si
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no
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no
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no
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p< 12 bar - v< 50 litri
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si
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no
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no
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no
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pxv < 12000 - p < 12 bar
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no
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si
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no
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si
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p > 12 bar
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no
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si
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si
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si
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LE VECCHIE VALVOLE DI SICUREZZA
Vanno verificate da AUSL con la stessa periodicità del serbatoio che sono preposte a proteggere.
Ricordiamo che è comunque buona norma sostituirle ogni 3/4 anni, in questo modo saprete sempre che la protezione da sovra-pressioni è garantita.
SOGGETTI PREPOSTI ALLE VERIFICHE
INAIL (ex ISPESL) in quanto ente tecnico è preposto alla verifica messa in servizio e AUSL è l'ente preposto alla verifica periodica dell'impianto (prove a caldo, prove idrauliche, verifiche degli spessori)
Con DM 11 aprile 2011 è stata stabilita una modalità di effettuazione delle verifiche periodiche: AUSL o INAIL potranno avvalersi di soggetti pubblici o privati che siano qualificati allo svolgimento delle verifiche (non i venditori di compressori e di serbatoi per un conflitto di interessi).
ESSICCATORI FRIGORIFERI, NORME ANTINQUINAMENTO DA GAS FREON
Il nuovo decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 2006 (concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore ed applicato a tutti gli ESSICCATORI FRIGORIFERI con quantità di gas CFC e HCFC come R12 ed R22) disciplina le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.
Gli impianti e le apparecchiature oggetto di questo decreto devono essere sottoposti a controllo con cadenze obbligatorie e le risultanze annotate in un apposito libretto di impianto.
Nel decreto viene indicata anche la procedura da seguire in caso di indizio di fuga e quali sono le competenze richieste al personale che svolge attività di recupero e di riciclo, nonché controllo degli impianti e delle apparecchiature.

